CINQUE COSE DA SAPERE SU LICENZIAMENTI, BONUS E PREMI

Cinque cose su licenziamenti, bonus e premi

Ci sono cinque cose importanti da sapere sul decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 che il Governo ha emanato per fare fronte all’emergenza Coronavirus.

  1. Lo stop ai licenziamenti previsto dal decreto non si applica al lavoro domestico. Il fatto che si possa licenziare non è tuttavia la soluzione da praticare, anche perché il Governo ha annunciato un intervento economico a sostegno del lavoro domestico per evitare i licenziamenti (come si evince dai punti successivi). 
  2. Il decreto esclude espressamente l’applicabilità della cassa integrazione in deroga al lavoro domestico. Il Governo, tuttavia, anche su sollecitazione di associazioni datoriali e sindacati del lavoro domestico, sta valutando l’ipotesi di introdurre a breve una indennità a favore delle colf, badanti e baby sitter che andrebbe inserita nel decreto del Ministro del Lavoro, da emanare entro 30 giorni. Il provvedimento specificherà l’attribuzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” inserito nel decreto “Cura Italia”.
  3. Il contagio contratto dal lavoratore domestico sul posto di lavoro viene configurato come infortunio sul lavoro. Colf, badanti e baby sitter, pertanto, potranno godere delle garanzie previste dall’Inail.
  4. Il decreto ha introdotto in alternativa al congedo straordinario un ”bonus” di € 600,00, elevati a € 1000,00 a favore di medici, infermieri, addetti alla sicurezza, difesa e soccorso impegnati nell’emergenza, per pagare la baby sitter.
    Il bonus baby sitter vale anche per chi ha già un rapporto regolare di lavoro in essere. E verrà accreditato sul libretto famiglia da chi ne faccia richiesta. È una delle misure predisposte dal Governo per affrontare l’emergenza Coronavirus.
    Clicca qui per scaricare la circolare dell’Inps numero 44 del 24 marzo 2020.
  5. Bonus di € 100,00 – in attesa di chiarimenti
    L’art. 63 del DL 18 del 17/03/2020, prevede un premio di € 100,00 per i dipendenti con reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000, per il mese di marzo 2020 (che non concorre alla formazione del reddito), da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
    La norma illustra come il datore di lavoro sostituto di imposta dovrà corrispondere – a partire dal mese di aprile – e poi compensare questo bonus.
    I lavoratori domestici non sono espressamente esclusi dal diritto al premio, tuttavia, nulla viene indicato in merito ai datori di lavoro domestico, i quali non sono sostituti di imposta.
    Si attendono sul punto migliori precisazioni dal Governo.

Per approfondimenti potete scaricare il testo del decreto “Cura Italia” dal sito del Governo cliccando qui.