Stranieri ed emersione del lavoro irregolare: ecco i recenti chiarimenti del Ministero dell’Interno

Stranieri ed emersione del lavoro irregolare

La regolarizzazione di una colf , di una badante o di una babysitter straniere può essere concluso anche da un datore di lavoro diverso da chi aveva presentato la richiesta all’origine.

Lo ha precisato il Ministero dell’Interno, con circolare dell’11 maggio 2021 il Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione. Il testo fornisce indicazioni operative in merito alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolare così come disciplinati con decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito poi nella legge 17 luglio 2020 n. 77.

La circolare si riferisce ai casi in cui il lavoratore è senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto. Oltre il lavoro domestico e di assistenza alle persone la procedura riguarda anche il settore agricolo. Inoltre, viene precisato che il subentro è possibile anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore.

Molto interessante quanto viene previsto considerando la pandemia in corso. Qualora, infatti, «non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all’assunzione del lavoratore,  potrà essere rilasciato allo straniero, anche in considerazione del lasso temporale intercorso dall’invio dell’istanza iniziale, un permesso di soggiorno per attesa occupazione».

In ogni caso, precisa la circolare, «sarà comunque necessario procedere, al fine di verificare che la domanda iniziale non fosse fittizia, alla convocazione presso lo Sportello sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione del lavoratore per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto di lavoro cessato».