PERIODO E “PATTO” DI PROVA

Il “patto di prova” è quella clausola contrattuale con la quale il datore di lavoro ed il lavoratore concordano che l’instaurazione in via definitiva del rapporto di lavoro sia condizionata al superamento di un periodo di prova, nella misura temporale stabilita dal Contratto nazionale di categoria.

Durante il periodo di prova sia il datore di lavoro sia il collaboratore domestico hanno la facoltà di interrompere il rapporto di lavoro senza necessità di dover fornire le motivazioni e senza l’obbligo di alcun preavviso. Durante il periodo di prova perdurano tra le parti stipulanti i diritti e gli obblighi tipici del rapporto di lavoro subordinato definitivo: in primo luogo, l’obbligo del lavoratore di eff ettuare la prestazione e l’obbligo del datore di corrispondere la retribuzione e le eventuali ulteriori competenze corrispondenti al lavoro prestato, compreso il T.F.R. maturato.
L’obiettivo del periodo di prova è quello di consentire alle parti stipulanti il contratto di conoscersi e di valutare reciprocamente se proseguire o meno il rapporto di lavoro.
Il patto di prova tutela l’interesse comune delle due parti stipulanti:

  • da un lato, permette al datore di lavoro di verificare la serietà, le competenze professionali del lavoratore, l’attitudine ad espletare le mansioni per le quali è stato assunto;
  • dall’altro, serve al lavoratore per valutare l’attività lavorativa, l’ambiente di lavoro e la convenienza economica dell’impiego.

La validità del patto di prova è condizionata alla forma scritta; pertanto esso deve essere contenuto nel contratto di lavoro che dovrà essere fi rmato dalle parti prima dell’inizio del rapporto di lavoro stesso. La stipulazione successiva determina la nullità del patto stesso e comporta che il rapporto di lavoro debba considerarsi definitivo fin dal momento iniziale. Secondo il C.C.N.L. di categoria, i lavoratori domestici sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, di:

  • 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super;
  • 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli.

Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta, s’intende automaticamente confermato.
Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere concesso dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.