Il tempo di spostamento è sempre orario di lavoro?

È sempre più frequente ricevere, da parte della propria collaboratrice o assistente familiare, la richiesta di rimborso del biglietto del bus o dell’abbonamento mensile per il trasporto da e verso il luogo di lavoro. In alcune parti d’talia questa richiesta è diventata prassi consolidata.
Ora la Cassazione ha chiarito definitivamente la questione: “[…] Il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro non può, in via generale, considerarsi esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo […]; esso, tuttavia, rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché sia lo strumento necessario per l’esecuzione della prestazione, ovvero si tratti di tempo del quale i lavoratori non possono liberamente disporre ovvero caratterizza intrinsecamente la qualità dell’attività svolta in assenza di un luogo di lavoro fisso o abituale.”
(Cass. 31 maggio 2024, n. 15332)

In sostanza, il tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro non rientra, in via generale, nell’attività lavorativa vera e propria (fanno eccezione, ad esempio, i tecnici che intervengono direttamente presso abitazioni o locali industriali/commerciali, o chi svolge attività senza un luogo di lavoro fisso). Non facendo parte del lavoro effettivo, tale tempo non si somma al normale orario di lavoro, salvo diverse previsioni contrattuali (già in Cass. n. 5701 del 2004).

L’obbligo sussiste solo nei casi disciplinati dal CCNL del lavoro domestico, agli artt. 32 comma 3 e 33 comma 2, che prevedono il rimborso delle spese di viaggio in caso di trasferimento o trasferta.