In materia di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso conseguente alle dimissioni del dipendente non comporta il diritto di quest’ultimo a ottenere l’indennità sostitutiva.
Questo principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6782/2024: i giudici hanno sottolineato che il preavviso ha carattere obbligatorio.
Pertanto, se una delle parti decide di recedere immediatamente, il rapporto si risolve senza necessità di preavviso e la parte che recede deve comunque versare l’indennità sostitutiva. Tuttavia, la parte che non recede può rinunciare liberamente al preavviso senza dover corrispondere alcun compenso all’altra parte.