Ferie non godute e indennità sostitutiva: al datore di lavoro l’onere della prova

La Corte di Cassazione – sez. Lavoro – con ordinanza n. 20035, in data 18/07/2025, ha ribadito il principio di diritto“grava sul datore di lavoro l’onere di allegare e di provare di aver messo in condizione il lavoratore di fruire di tutte le ferie residue”.

La Suprema Corte introduce chiarimenti rilevanti sull’onere probatorio in capo al datore di lavoro e conferma che la perdita del diritto alle ferie richiede una dimostrata informazione preventiva e adeguata al lavoratore.

In buona sostanza, è necessario dimostrare che il lavoratore sia stato effettivamente messo in condizione di esercitare il proprio diritto, con tempi e modalità tali da garantire il rispetto delle finalità di recupero psicofisico che le ferie intendono assicurare.

L’ordinanza in commento rafforza la tutela del lavoratore in materia di diritto al riposo e alle ferie retribuite, riaffermando il dovere attivo del datore di lavoro nel garantirne la concreta fruizione.

Pertanto, per escludere il diritto all’indennità sostitutiva, il datore di lavoro deve provare di aver offerto una concreta e documentata possibilità di fruizione delle ferie, con un preavviso sufficiente rispetto alla data di cessazione del rapporto.

In assenza di tale dimostrazione, l’indennità deve essere riconosciuta.