FAQ – Coronavirus

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La diffusione del contagio da ”CORONAVIRUS” ha creato notevoli disagi nella gestione del rapporto di lavoro domestico. Ci sono state rivolte numerose domande su come dovessero essere interpretate e trattate le eventuali assenze del lavoratore. Alle domande che ci sono state poste abbiamo risposto come segue:

RICORDIAMO che i lavoratori devono sempre portare con se l’autocertificazione che attesti il motivo dello spostamento.

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Assenza determinata da provvedimento di contenimento da parte dell’Autorità

Il provvedimento dell’Autorità configura una sopravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa non imputabile al lavoratore; l’assenza deve, pertanto, essere trattata come assenza giustificata e, come tale, retribuita.

Assenza determinata da quarantena

Riguarda i lavoratori posti in osservazione e/o in regime di sorveglianza in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. L’assenza per quarantena è imposta dai presidi sanitari. Questa ipotesi comporta l’assenza da parte del lavoratore interessato. Non c’è dubbio che il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall’autorità sanitaria (o comunque pubblica) ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa è da considerarsi sottoposto a trattamento sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata in conformità delle previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro così come previsto dal CCNL sul rapporto di lavoro domestico.

Assenza determinata da timore di contagio da parte del lavoratore

Assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell’epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di
Pubbliche Autorità che impediscano di prestar servizio. Un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie
previste, non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata del lavoratore dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento. In alternativa, ove sussista un accordo tra le parti, l’assenza potrà essere considerata come periodo di “ferie”.

Assenza determinata da timore di contagio da parte del datore di lavoro

È una scelta del datore e rientra nella sua sfera di determinazione e, pertanto, l’assenza dovrà essere retribuita. La fattispecie è riconducibile all’art. 19 del CCNL domestico circa la sospensione extra-feriale per esigenze del datore di lavoro. In alternativa, ove sussista un accordo tra le parti, l’assenza potrà essere considerata come periodo di “ferie”.

Il congedo parentale può essere richiesto da parte dei lavoratori domestici?

No, il congedo parentale non è richiedibile dai lavoratori domestici.
Il decreto ha introdotto in alternativa al congedo straordinario un ”bonus” di € 600,00, elevati a € 1000,00 a favore di medici, infermieri, addetti alla sicurezza, difesa e soccorso impegnati nell’emergenza, per pagare la baby sitter. Il bonus baby sitter vale anche per chi ha già un rapporto regolare di lavoro in essere e verrà accreditato sul libretto famiglia da chi ne faccia richiesta. È una delle misure predisposte dal Governo per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Scarica qui il Decreto

Scarica qui la circolare dell’Inps

Lavoratore che presta esclusivamente servizio in struttura per anziani

Ricorre sovente l’ipotesi in cui un lavoratore venga assunto, o successivamente destinato, a prestare assistenza a un datore di lavoro ricoverato in una struttura per anziani o per soggetti affetti da particolari patologie. In periodo di “coronavirus”, si verifica che la Direzione della struttura impedisca al lavoratore, per motivi sanitari, l’accesso alla stessa con conseguente impedimento da parte del lavoratore di svolgere la prestazione.

In tale ipotesi, non essendo imputabile l’adempimento delle prestazioni lavorative né al lavoratore né al datore di lavoro, non vi è altra soluzione che risolvere il rapporto.

Precisiamo, peraltro, che i quesiti e le relative risposte dovranno essere valutati alla luce del DPCM 11/03/2020.

In ragione di quanto sopra, vista la gravità della situazione che coinvolge le famiglie anche sotto il profilo economico, NUOVA COLLABORAZIONE, insieme alle altre associazioni datoriali federate in FIDALDO, ha chiesto al Governo norme ad hoc in tema di ammortizzatori sociali e misure di sostegno del reddito, al fine di introdurre agevolazioni e strumenti per le famiglie, ad oggi ancora del tutto dimenticati.