Ad ogni dicembre, i datori di lavoro domestici sono chiamati a corrispondere la mensilità aggiuntiva correlata al periodo natalizio, al fine di assicurare una maggiore disponibilità economica al dipendente nel periodo delle festività.
L’effettivo periodo di corresponsione è individuato dalla nostra contrattazione collettiva all’art. 39 comma 1: “in occasione del Natale e comunque entro il mese di dicembre”.
La maturazione è fissata in ratei mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno considerando, a seconda del caso:
- mesi interi di lavoro, comprendendo le frazioni pari o superiori a 15 giorni;
- riproporzionata per periodo di lavoro inferiore ai 12 mesi.
Questa spettanza aggiuntiva si calcola in base alla retribuzione globale di fatto, compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, ove spettante.
La tredicesima matura anche durante il periodo di assenza per “malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti” (art.39 comma 3).