Arriva la tredicesima mensilità

Sono oltre 65 anni che il diritto alla tredicesima è stato esteso a tutti i lavoratori per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1070 del 28 luglio 1960 che l’ha introdotto e messo a regime nell’ordinamento italiano.

Pertanto, nel mese di dicembre ciascun datore di lavoro è obbligato a pagare la tredicesima (detta anche gratifica natalizia) in prossimità delle festività di Natale e sulla base di quanto previsto dal CCNL.

Per gli associati a NUOVA COLLABORAZIONE il calcolo è uno dei tanti servizi assicurati.

A beneficio dei gentili lettori, riportiamo l’art. 39 del Contratto Nazionale di Lavoro del settore domestico nel quale è disciplinata l’erogazione della mensilità aggiuntiva:

  1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto.
  2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
  3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.