Non è permessa la detrazione in dichiarazione dei redditi per la colf, senza qualifica specifica, che assiste un disabile

La Commissione Tributaria Provinciale del Piemonte, con la sentenza n. 633 del 24 maggio 2022, ha stabilito che, per dedurre le spese sostenute per l’assistenza specifica fornita in favore dei portatori di handicap, occorre che la prestazione sia resa da personale qualificato.

Il fatto

A seguito del controllo della dichiarazione dei redditi, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate piemontese, con specifica notifica e cartella di pagamento al contribuente, recuperava quanto dedotto per spese mediche e di assistenza a portatori di handicap.

Il contribuente ricorreva presentando la documentazione di spesa relativa ai collaboratori domestici cui erano state corrisposti gli importi dichiarati asserendo che, secondo il disposto normativo (ex art. 32 legge 104/1992 ed articolo 10, comma 1, lettera b Tuir), non fosse richiesta alcuna specializzazione o professionalità.

L’Agenzia sottolineava che l’assistenza, il cui costo era stato dedotto dal contribuente in dichiarazione, non atteneva alle prestazioni rese da personale qualificato, bensì a quelle rese da collaboratori familiari-colf, privi di formazione professionale specifica.

E’ l’articolo 10 del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi a fare riferimento alle spese sostenute per assistenza “specifica”, ponendo l’accento sulla “tipicità” della prestazione che deve essere intesa come prestazione “professionale”, così come meglio specificata nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

Infatti, se il legislatore avesse voluto far rientrare nella deducibilità tutte le mansioni comprese, quindi, quelle fornite da una collaboratrice domestica, non sarebbe stato necessario puntualizzare la specificità dell’assistenza che si differenzia dalla generica prestazione di accudimento della persona tramite “badanti”, per cui opera il beneficio generico della detrazione fiscale entro determinati limiti di reddito.

La sentenza dei giudici

Risulta mancante, nel caso di specie, la documentazione del requisito relativo alla “specificità” dell’assistenza e, spiegano i giudici, quanto previsto dall’articolo 10, comma 1 Tuir, non può ritenersi riferita alle prestazioni fornite da un qualsiasi operatore dei servizi alla persona (cd. badante) se dedicate ad una specifica persona disabile “non autosufficiente”, risultante da certificazione medica.

In definitiva, la “specificità” deve ritenersi riferita alla qualificazione dei prestatori dei servizi in favore dell’assistito e non all’esclusività della prestazione in favore del disabile.

Pertanto, la detrazione dall’imposta lorda delle spese mediche e di assistenza sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, non è consentita se l’assistente domestico non possiede la professionalità idonea ad assistere il soggetto diversamente abile.