Dal 15 ottobre green pass obbligatorio anche per colf, badanti e babysitter

Green pass

Il green pass diventa obbligatorio dal prossimo 15 ottobre anche per i lavoratori domestici. Colf, badanti e babysitter privi del documento non potranno continuare a lavorare. Lo ha deciso il Governo, approvando all’unanimità l’apposito decreto che è stato firmato dal presidente della Repubblica. Il DL 127/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 settembre ed entra in vigore dal 22 settembre (qui il testo integrale).

La norma prevede l’obbligo del certificato verde in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Saranno i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni.

Che cosa succede al dipendente privo di green pass? È considerato assente ingiustificato fin dal primo giorno in cui non viene esibito il green pass. Contestualmente viene anche sospeso lo stipendio, pur se il diritto al posto di lavoro rimane garantito.

D’altra parte, non va dimenticato che nel rapporto di lavoro domestico vige comunque un regime di libera recedibilità. Pertanto, il datore di lavoro sarà sempre libero di licenziare senza addurre una motivazione né una giusta causa la cui sussistenza rileva esclusivamente ai fini del diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.

Nuova Collaborazione, da adesso al 15 ottobre, informerà costantemente sugli sviluppi relativi al decreto Green Pass e il personale delle segreterie rimane a disposizione per consulti telefonici o in presenza.

Il provvedimento interviene poi chiarendo che il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori. Le disposizioni, art. 1 comma 3, infatti, «non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».Tamponi gratis, pertanto, verranno previsti soltanto per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica nel «limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al fine di assicurare l’esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi».

Tamponi gratis, pertanto, verranno previsti soltanto per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica come specificato nella suddetta norma.