1° ottobre 2020 entra in vigore il nuovo CCNL per il lavoro domestico

In vigore nuovo CCNL per il lavoro domestico

Novità per le baby-sitter

Il rinnovato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico entra in vigore oggi e prevede delle nuove indennità in favore di quei lavoratori sottoposti a un carico di lavoro particolarmente gravoso e richiedente un maggiore livello di attenzione e responsabilità.

Parliamo delle / dei baby-sitter che prestano assistenza a bambini fino a 6 anni di età e delle / dei badanti che si occupano di assistere più di una persona non autosufficiente.

L’indennità prevista per le baby-sitter che assistono un bambino con meno di 6 anni ammonta ad € 115,76 mensili, mentre, per le badanti addette a più persone non autosufficienti l’indennità ammonta ad € 100,00 mensili.

Ma l’indennità non è l’unica novità riguardante la figura della baby-sitter.

In primo luogo va chiarito che alle baby-sitter assunte dopo il 1° ottobre 2020 non sarà più attribuito il livello CS (C Super), inquadramento (di partenza) in cui confluivano tutte le figure addette all’assistenza di persone non autosufficienti, inclusi i bambini più piccoli. L’età sino alla quale il bambino andava considerato “persona non autosufficiente” era controversa e pertanto fonte di contenzioso.  

Il nuovo livello di inquadramento professionale per tutte le baby-sitter è ora il BS (B Super – € 868,24) che parte da una retribuzione inferiore rispetto a quella precedente (C Super – € 984,01). In effetti, con l’indennità, la retribuzione complessiva del BS risulta così equiparata a quella del CS; tuttavia, trattandosi di una indennità legata all’età del bambino, questa verrà meno con il compimento dei 6 anni.

Ma la novità più interessante sta nel fatto che, contrariamente al passato, sarà ora possibile assumere baby-sitter addette all’assistenza di bambini fino a 6 anni di età a tempo parziale – part time – sino a 30 ore a settimana – anche in regime di convivenza, con una indennità, riproporzionata, di € 81,10 mensili da aggiungere alla retribuzione di € 607,68 per un totale di € 688,78 mensili.

Si tratta di una novità assoluta in quanto, in precedenza, tutti i lavoratori addetti all’assistenza di persone non autosufficienti in regime di convivenza (con vitto e alloggio) potevano essere assunti esclusivamente “a tempo pieno”, con lo stipendio del CS convivente (€ 984,01 mensili). Ciò comporta un notevole risparmio in favore dei datori di lavoro che sono coinvolti.

La baby-sitter convivente a orario ridotto si adatta meglio alle esigenze di quei genitori che avendo un impegno professionale a tempo parziale, oppure in modalità smart working, hanno più tempo da dedicare ai propri figli. Il sostegno dei nonni resterà utile, ma risulterà essere meno gravoso per la famiglia. Questa soluzione appare più idonea anche per le famiglie in cui è uno solo dei genitori a lavorare, a condizione di avere la disponibilità di un alloggio per la baby-sitter la quale, a sua volta, avrà la possibilità di impegnarsi ad ore presso un altro datore di lavoro, percependo un reddito ulteriore. Ai non conviventi part time addetti a persone non autosufficienti vanno invece € 887,90 mensili per 30 ore settimanali.